Covid, la Consulta sullobbligo vaccinale al personale sanitario: Misura né irragionevole né sproporzionata Il tampone Non sostituisce il vaccino Giusto il dimezzamento dello stipendio

La salute comune e l’interesse della collettività prevale sempre sul diritto del singolo. Più volte questo concetto era stato ribadito nelle sentenze della Corte costituzionale che anche oggi lo ha ribadito con le decisioni sull’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario durante l’epidemia di Covid. Due sentenze e una rigetto per inammissibilità che mettono una pietra tombale sulle varie questioni che erano state sollevate sull’obbligo vaccinale e sull’uso del tampone per compensare l’assenza di immunizzazione tra i lavoratori di ospedali e strutture sanitarie. Il rischio remoto di eventi avversi non rende incostituzionale il provvedimento – E così con la sentenza 14 del 2023, redattore Filippo Patroni Griffi, depositata oggi, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Come anticipato con il comunicato del 1° dicembre scorso, la Corte ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell’individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività. In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall’analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei.

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